Alimentari e panificazione. Rinnovo

Pubblicato il 14 giugno 2024

Il 6 giugno 2024 Cna Agroalimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, Claai e Flai Cgil, Flai Cisl, Uila UIl hanno siglato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dell'area alimentazione-panificazione. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026 (Vai al testo dell'accordo).

Parte I del Ccnl - Imprese artigiane alimentari e imprese della Panificazione

Minimi retributivi

Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi:

Settore Alimentazione: € 206,00 per il livello 3 da riparametrare, da erogare nei seguenti termini: 

Settore Panificazione: € 198,00 per il livello A2 da riparametrare, da erogare nei seguenti termini. 

Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche, decorrente dal 1° aprile 2024, saranno erogati in un'unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024 sotto la voce "Arretrato CCNL".

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 6 giugno 2024, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 160,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le seguenti modalità:

Agli apprendisti l'importo sarà erogato nella misura del 70%, con le stesse decorrenze.

Malattia

Il periodo di comporto viene elevato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99.

Congedi/Permessi

Violenza di genere

Con l'accordo viene introdotta la disciplina dei congedi per le vittime di violenza di genere. Prevista inoltre, come condizione di miglior favore, ulteriori 3 mesi di aspettativa.

Inserimento asilo nido/scuola infanzia

Per agevolare l'inserimento all'asilo nido o alla scuola d'infanzia del figlio, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre viene concesso un permesso retribuito fino ad un massimo di 8 ore annue, frazionabili.

Previdenza complementare

Attesa l'importanza che le Parti riconoscono all'adesione dei dipendenti a forme di previdenza complementare, ritengono necessario che il tavolo tecnico, costituito come da accordo interconfederale 20 novembre 2020, definisca, nel breve termine, un modello efficace di copertura per l'intero comparto. Per il settore panificazione, le Parti hanno inoltre convenuto di istituire entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo in parola una Commissione tecnica per monitorare l'andamento retributivo nei Panifici industriali.

Preavviso

Modificati i termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore non in prova.

Tipologie contrattuali

Lavoro intermittente

L'assunzione con il contratto intermittente è inoltre previsto per i seguenti casi:

L'indennità mensile di disponibilità è elevata al 30% della retribuzione (retribuzione tabellare, ratei di tredicesima e laddove prevista ratei di quattordicesima).

Apprendistato professionalizzante

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che maturano e sono erogati con le stesse modalità dei lavoratorti non apprendisti.

L'importo dello scatto di anzianità è di € 10,00, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Parte II del Ccnl - Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti; imprese che somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione

Minimi retributivi

A) Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti

Sono stati concordati i seguenti nuovi incrementi sui minimi, al parametro convenzionale 137, oltre quelli già previsti con l'accordo 15 marzo 2024 (€ 20,87 con la retribuzione del mese di marzo 2024; € 45,00 con la retribuzione del mese di maggio 2024; € 65,00 con la retribuzione del mese di luglio 2024; € 35,00 con la retribuzione del mese di novembre 2024):

A regime l'aumento complessivo sarà pari ad € 285,87 al suddetto parametro.

B) Imprese che somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione

Acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC)

Con l'accordo viene stabilita l'erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali a regime pari a € 65,00 mensili al livello C, da riparametrare, per tutti i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, da corrispondere dal 1° giugno 2024.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 6 giugno 2024 verrà corrisposto un importo una tantum di € 200,00 (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato), da erogare nelle seguenti soluzioni:

Agli apprendisti l'importo sarà erogato nella misura del 70%, con le stesse decorrenze.

Malattia

Al lavoratore non in prova, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, è riconosciuto il diritto alla conservazione dle posto per i seguenti periodi:

Congedi

Vengono disciplinati i congedi parentali, per malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari, per le vittime di violenza di genere, e per l'assistenza intra generazionale.

Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico azienda è elevata all'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r..

Riduzioni dell'orario di lavoro

Dal 1° gennaio 2027 vengono riconosciute ulteriori 4 ore di riduzione a decorrere , ferme restando le modalità di godimento.

Dal 1° giugno 2024 ai lavoratori turnisti vengono riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di riduzione.

Contratto a tempo determinato

L'assunzione a termine è consentita nei seguenti limiti:

Nelle more della definizione legislativa del periodo di prova per i rapporti a tempo determinato, le Parti hanno stabilito, in via transitoria, che in caso di assunzioni a termine, la durata del periodo di prova è ridotta della metà rispetto alle durate ordinarie previste dal Ccnl.

In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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