Con la circolare del 19 marzo 2018, n. 48, l’INPS ha fornito indicazioni operative relativamente all’Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), spettante per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018 di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.
La disciplina illustrata nella circolare è prevista dal Decreto direttoriale dell’ANPAL del 2 gennaio 2018, n. 3, pubblicato in data 26 gennaio 2018 e rettificato dal
decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018.
L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo della Legge di Bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), previsto per favorire l’occupazione giovanile stabile.
Come subito chiarito dalla circolare in parola, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e di aiuti di Stato, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano senza esserne tenuti giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani, i quali, se di età inferiore ai 18 anni, devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
A tal proposito, si ricorda che possono registrarsi al programma: i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non occupati, né inseriti in un percorso di studi o formazione.
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 6, del citato decreto direttoriale n. 3/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate:
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018;
all’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.
NB! L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari cioè a 100.000.000 di euro. |
Sono incentivabili:
le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
i rapporti di apprendistato professionalizzante;
i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
rapporti sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso:
nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente;
nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale;
per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
NB! In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. |
LE CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO |
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. |
Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018). |
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. |
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. |
La fruizione dell’incentivo può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. |
Nel caso dell’apprendistato professionalizzante, può essere fruito solo durante il periodo formativo. |
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo indicando i seguenti dati:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio.
Il modulo di istanza on-line “NEET” si trova all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” del sito internet INPS.
È accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Ricevuta l’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e sia stato preso in carico;
calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
NB! L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Lo stesso vale per l’istanza di prenotazione dell’incentivo che non dovesse essere inizialmente accolta se, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani” ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente. |
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro (fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi).
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’INPS, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
NB! L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà concessa dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, ma le istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 18 marzo 2018 e pervenute entro il 3 aprile 2018 saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. |
Vediamo, nel dettaglio, quali dati sono tenuti a trasmettere i datori di lavoro nelle denunce contributive
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Ulteriormente, i datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che, per lo stesso lavoratore, usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Anche in questo caso, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Il datore di lavoro agricolo, all’atto della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso la procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l’aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.
NB! A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica, autorizzati all’incentivo in oggetto, che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. |
QUADRO NORMATIVO Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 ANPAL - Decreto direttoriale del 2 gennaio 2018, n. 3, come rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018 |
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