Al via la compensazione delle quote residue riattribuite dai soci

Pubblicato il 12 febbraio 2010

Con la risoluzione n. 6 dell’11 febbraio 2010, l’agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione con modello F24 da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, come studi associati tra artisti o professionisti, società di persone, imprese familiari o coniugali e società di fatto (in sostanza società di persone e associazioni professionali), del credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci. Il codice è il seguente:

- “6830” denominato “ Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR”.

La disposizione che permette agli studi associati ed alle società di persone tale compensazione è riconosciuta, in via interpretativa, dalla circolare n. 56/E/2009, in cui si chiarisce che: “I soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicchè il credito ad esso relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24”.

Per la compilazione del modello F24, nella risoluzione viene precisato che il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”. L’ “Anno di riferimento” è l’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti.

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