Al via il regime transitorio per le plusvalenze latenti al 31 dicembre

Pubblicato il 20 dicembre 2011 Tre decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze datati 13 dicembre 2011, attuativi della riforma della disciplina delle rendite finanziarie del Dl 138/2011, sono stati pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale” n. 292 del 16 dicembre 2011.

Si tratta dei decreti per affrancare le partecipazioni non qualificate al 31 dicembre 2011 (plusvalenze e minusvalenze latenti), nell’ambito del passaggio del prelievo del 12,50-27% su redditi di capitale e capital gain all’unica aliquota del 20% dal 1° gennaio 2012.

Con il primo decreto del 13 dicembre 2011 si dettano le regole per gli intermediari che devono procedere alla cessione ed al riacquisto, al 31 dicembre 2011, dei titoli pubblici italiani e degli equiparati, dei titoli emessi da società quotate italiane, banche e altri emittenti esteri (soggetti al regime del Dlgs 239/1996), per assoggettare alla vecchia aliquota i proventi maturati fino al 31 dicembre ed alla nuova aliquota quelli maturati dal 1° gennaio 2012;

Il secondo decreto del 13 dicembre 2011 interviene sul criterio forfetario per il calcolo della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio riferibile alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici, da assoggettare al 12,5%;

Con l'ultimo decreto del 13 dicembre 2011, si specificano le regole della scelta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e della ritenuta con l'aliquota del 12,5% sui redditi diversi derivanti dal possesso, al 2011, di attività finanziarie fuori dell'esercizio di impresa commerciale.

Tra i chiarimenti:

- l'imposta sostitutiva del 12,5% si applica alle plusvalenze e agli altri redditi diversi latenti al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione, nonché delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi derivanti dall'esercizio della medesima opzione;

- se le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,50% del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto;

- il criterio da seguire è quello della determinazione del valore delle partecipazioni al 31 dicembre 2011, al posto del costo o valore di acquisto (per titoli quotati il valore di borsa; per partecipazioni non quotate il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente al 31 dicembre oppure quello derivante dalla redazione di una perizia di stima che individui il valore al 31 dicembre);

- l'opzione va esercitata in Unico 2012 e la sostitutiva corrisposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
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