Al via gli sgravi

Pubblicato il 10 maggio 2012

La legge n. 247 del 2007 ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a richiesta delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, fruibile entro i limiti delle risorse predeterminate.

Per l'attuazione pratica dell’incentivo, la Legge ha rimandato all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro - Economia.

Per il 2010, il beneficio è stato regolamentato nel Decreto ministeriale 3 agosto 2011, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 301 del 28 dicembre 2011.

Una circolare Inps – numero 51, del marzo 2012 - ha poi fornito chiarimenti e precisazioni ed indicato le modalità che i datori di lavoro saranno tenuti a seguire ove intendano richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel 2010.

DOTAZIONE

Nel Decreto ministeriale attuativo, l'articolo 1 ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro) previsto dalla Legge n. 247/2007, per il finanziamento degli sgravi. Le risorse sono assegnante nella misura:

- del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e
- del 37,5 per cento a quella territoriale.

AMBITO OGGETTIVO

Per il 2010, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto del 2,25% può anche essere rideterminato, fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito nella misura del 5% (articolo 1, comma 67 della Legge n. 247/2007).
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.

MISURA DEL BENEFICIO

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- nel limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.

AMBITO SOGGETTIVO

I contratti collettivi di secondo livello dovranno:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale;

- prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Ai fini dell’accesso al beneficio, è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi). Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

ATTENZIONE: per l’accesso al beneficio è vincolante il deposito - presso la Direzione provinciale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso allo sgravio dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.

Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

COME ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2010 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

AMMISSIONE ALLO SGRAVIO

Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE DELLE ISTANZE

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui l’Inps si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.

Dallo scorso 7 maggio 2012, ore 15, e sino al 3 giugno 2012, ore 23, potranno essere trasmesse le domande per chiedere lo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2010. I termini temporali vengono comunicati dall'Inps con il messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012.

L'applicazione per procedere all'operazione è disponibile nella sezione “Servizi on line” del sito Inps, tra i Servizi per aziende e consulenti. I messaggi n. 5880, del 3 aprile 2012, e n. 6454, del 13 aprile 2012, hanno fornito rispettivamente le specifiche tecniche per la compilazione dei flussi xml con molteplici domande di ammissione e il manuale utente della procedura.

________________


* dal messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012:

- il beneficio segue una logica di “cassa”: potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010;
- se occorre fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
- laddove, nel corso del 2010, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2009, ai fini della richiesta di sgravio dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto;
- per le operazioni societarie (fusione, incorporazione …) che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
- ove, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (cessione di azienda o ramo di azienda …) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile - senza l’estinzione del soggetto cedente – sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in una simile circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà in ogni caso essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
- le aziende che, nel 2010, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività, potranno richiedere l’incentivo;
- con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla Legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui può operare lo sgravio, trova il suo limite nel massimale medesimo;
- le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003 pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- le società capogruppo, ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate, potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società.

E' attivo un indirizzo di posta elettronica - SgraviContrattazione.IIlivello@inps.it - dove gli interessati possono inoltrare eventuali richieste di chiarimento.

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