di Bari, con la sentenza n. 211/16/06 del 3 ottobre 2006, chiarisce che la scelta del condono mette al riparo il contribuente dalle sanzioni dovute per i tardivi pagamenti a seguito di accertamento con adesione. Rientrano nella decisione tutte le sanzioni riconducibili all’articolo 13 del Dlgs 471/97.
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