Al rinnovo della patente la scadenza è al compleanno

Pubblicato il 21 agosto 2012 Con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012, il ministro della Funzione pubblica spiega che la validità dei documenti di riconoscimento e d'identità rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012 (entrata in vigore del decreto semplificazioni), scadrà alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso. Tuttavia, nel caso di rinnovo tardivo la scadenza coinciderà il giorno di nascita un anno prima della scadenza ordinaria. Dunque, una volta scaduta la patente in corso con il rinnovo si applicherà la novità della scadenza in coincidenza con il giorno del compleanno, contrariamente a quanto sostenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 6193 del 5 marzo 2012, con cui era precisato che alla patente di guida non sarebbe stato applicato l'allineamento.

La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare, si spiega nella circolare, non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, in quanto viene fissato solo il limite massimo (quindici anni) del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza.

È precisato che la disposizione in oggetto, ex articolo 7 del dl 5/2012 (decreto semplificazioni), non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D, a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla commissione medica legale, e alla carta di qualificazione del conducente, ma si applica alle sole patenti di categoria AM (per ciclomotori e quadricicli leggeri, che sostituirà il certificato d'idoneità alla guida per i nuovi rilasci dal 19 gennaio 2013), A1, A, B1 (per quadricicli sotto i 400 chili e i 15 kiloWatt di potenza, da 19 gennaio 2013) e BE.
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