Al pagamento per l'emersione

Pubblicato il 30 novembre 2009

Quindici dicembre duemilanove. Poco più che due settimane (scadenza non prorogata, semmai anticipata, con disappunto di chi riteneva che il nuovo termine, troppo stretto, rischiasse di impedire molte operazioni di rientro) al tramonto della chance d’adesione allo scudo fiscale in terza edizione, aperta il quindici settembre scorso. I documenti forniti a prova, sui quali doversi concentrare in queste ultime fasi, interessano principalmente il valore delle attività e degli investimenti da indicare in dichiarazione riservata e su cui computare l’imposta straordinaria del 5%, compreso tra il costo d’acquisto e il valore corrente (rispetto al quale sono valide le quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o una perizia ad hoc) alla data del 31 dicembre 2008.

Alla presenza di cause ostative al completamento della procedura di emersione (art. 13-bis, Dl 78/2009) entro il 15 dicembre, se l’importo indicato, sul quale è stata calcolata l’imposta straordinaria (5% del valore dei beni scudati), è inferiore all’importo della attività effettivamente rimpatriare o regolarizzate, il maggior importo emerso va considerato reddito intermedio, percepito dal 1° gennaio 2009 alla data di completamento della procedura. Viceversa, nel caso che il valore indicato su cui è calcolata l’imposta, è superiore rispetto al rimpatriato o al regolarizzato, gli effetti della dichiarazione riservata sono limitati a tali ultimi importi, da indicare nella dichiarazione definitiva, post 15 dicembre 2009. Questa ipotesi comporta la restituzione al contribuente soggetto passivo dell’imposta versata in eccedenza.

La circolare applicativa 10.10.2009 chiarisce che ove gli adempimenti risultassero molto complessi, l’operazione potrà essere perfezionata “entro una data ragionevolmente ravvicinata al tempo previsto”. Il versamento dell’imposta va, invece, inderogabilmente effettuato entro il 15 dicembre 2009, pena il non perfezionamento dell’operazione, la non operatività dei correlati benefici di legge.

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