Non può sospendere – in tutto o in parte – la propria attività il lavoratore assegnato a mansioni inferiori; se il datore adempie alle condizioni di contratto quali il pagamento dello stipendio, la copertura previdenziale ed assicurativa e la garanzia del posto, l’avvenuta dequalificazione non giustifica l’inadempimento dei compiti stabiliti. Ciò vale ancor più se quel lavoratore è un medico, nel qual caso la ritorsione verso l’azienda che lo ha demansionato non può arrecare pregiudizio agli utenti. E’ quanto stabilisce la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10547 del 2007.
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