La sentenza 3231/2005 della Corte di Cassazione ha sancito che anche dopo una serie di atti irritualmente notificati e mancate impugnazioni, è sufficiente un singolo avviso di mora correttamente recapitato a mettere il cittadino nella condizione di difendersi. Basta, infatti, quest’ultimo avviso, da equipararsi ad un atto di imposizione tributaria, per porre il contribuente nella situazione giuridica oggettiva della conoscibilità della pretesa tributaria, a fronte della quale lo stesso contribuente può procedere all’impugnazione. Nel caso di specie, è stata reputata correttamente effettuata la notifica di un avviso di mora consegnata, tramite un Consolato italiano, nelle mani del procuratore speciale del soggetto.
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