Al disoccupato danni per il futuro
Pubblicato il 08 settembre 2008
Con sentenza n. 16639/08, la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo, vittima di un sinistro stradale, riconoscendo allo stesso, anche se disoccupato, il risarcimento al danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica. La momentanea mancanza di un reddito, precisa la Corte, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno collegato alla invalidità permanente che nel futuro verrà ad incidere sulla capacità lavorativa della vittima.
Nella sentenza è altresì precisato:
- che spetta alla parte interessata fornire la prova del danno;
- che non può essere pretesa, in ogni caso, la liquidazione del danno in via automatica secondo i criteri di cui all'art. 4 della legge 39/77.