Con sentenza n. 3316 dell'11 febbraio 2009, la Corte di cassazione ha spiegato che la determinazione del reddito effettuata sulla base del redditometro dispensa il Fisco da qualunque altra prova rispetto ai fatti individuati dal redditometro stesso, ponendo così a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.
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