Aidc Milano, la Commissione Ue intervenga sulle sanzioni per omesso reverse charge

Pubblicato il 07 luglio 2011 La sezione di Milano dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, AIDC, con la Denuncia n. 8 del 12 maggio 2011, chiede l’intervento della Commissione UE in merito alla “Illegittimità comunitaria delle sanzioni dovute in caso di omessa autofatturazione di operazioni imponibili”. Dunque, la sanzione per omesso reverse charge ai fini Iva, secondo la meticolosa ricostruzione normativa contenuta nel documento Aidc, sarebbe contraria ai principi comunitari di proporzionalità, equivalenza ed effettività.

In estrema sintesi, manca un concreto danno erariale che giustifichi l’entità della sanzione che, in caso di operazioni con soggetti esteri, va dal 100 al 200% dell’imposta non autofatturata (proporzionalità).

Nelle operazioni interne, è irrogata una sanzione ridotta al 3% se l'imposta è stata “assolta, ancorché irregolarmente”: tale previsione discrimina (equivalenza) il comportamento irregolare in ragione di un adempimento che si manifesta inutile, in riferimento alla tutela degli interessi erariali, e impossibile, in riferimento alle operazioni “esterne”, nelle quali il fornitore estero non può addebitare l'imposta.

Infine, si evidenzia come il principio di effettività impedisca di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario: l'operatore nazionale che intende esercitare il diritto alla detrazione, anche nel caso di infrazione all'obbligo di autofatturazione, deve sottostare alla sanzione dal 100 al 200% dell'imposta ammessa in detrazione, con aggravamento delle condizioni per l'esercizio del diritto di detrazione, espressione del principio di neutralità dell’imposta.
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