Aidc Milano, illegittima la solidarietà fiscale negli appalti
Pubblicato il 13 marzo 2013
Anche per l’Aidc Milano, come per Confindustria (che ha presentato denuncia alla Commissione Ue), la disciplina sulla solidarietà fiscale negli appalti dell'art.
13-ter, del Dl 83/2012 è illegittima, perché in contrasto con la direttiva comunitaria 2006/112/Ce.
Si sottolinea, in un documento appena redatto, che la sanzione per mancata dimostrazione di aver vigilato - che può arrivare a 200 mila euro - è contraria al principio di proporzionalità.
Anche il blocco dei pagamenti crea un danno all'appaltatore eccessivo rispetto all'obiettivo anti-frode, in considerazione della eventualità che la frode si riveli inesistente o che sia di entità sproporzionata rispetto al mancato pagamento totale del compenso.
Ma la questione nodale è il gravame per il committente e/o l’appaltatore della verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei partecipanti all'appalto. In merito, si evidenzia che la sfera interessata è quella delle attività rilevanti ai fini Iva, sono esclusi gli appalti pubblici. Pertanto, il committente/appaltatore dovrà immergersi nella verifica complessa della documentazione fiscale del subappaltore (le somme potrebbero essere state oggetto di compensazione), a meno di una autocertificazione dello stesso o dell'asseverazione di professionisti abilitati, anche se non ha sospetti di frode fiscale per mancato versamento di tributi. Ciò viola sia il principio della proporzionalità che il principio di certezza del diritto, che con il legittimo affidamento, costituiscono obblighi delle discipline degli Stati europei.
Anche il legittimo affidamento è leso, poiché il committente/appaltatore già riceve l’attestazione di una pubblica
amministrazione sulla regolarità contributiva dell’appaltatore/subappaltatore (Durc).