AIDC: lo Statuto venga applicato, non aggirato

Pubblicato il 01 marzo 2018

L'ultimo comunicato stampa in ordine di tempo, emesso dall'agenzia delle Entrate che annunciava 'in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi', scatena una missiva del presidente AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), Andrea Ferrari.

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente prevede espressamente che “con proprio decreto il Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili”, ed è questo il punto.

"Si è ricorso nuovamente a un mezzo del tutto irrituale, per non dire illegale, per dettare disposizioni in materia tributaria dall’incerta forza"

“Ci si attende che lo Statuto venga applicato, e non aggirato”, spiega Ferrari deluso anche dalle promesse della politica.

L'invettiva non risparmia il Consiglio Nazionale - appellato come “asserita rappresentanza di categoria” - “incapace di chiedere l’emanazione di un appropriato procedimento con forza di legge, di fronte ad una evidente esigenza di svolgimento civile del lavoro...questo Statuto, lo si abroghi se non si ha il coraggio e la forza di rispettarlo”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Smart working e Collegato lavoro: disciplinati i termini di comunicazione

10/04/2025

Bonus mobili confermato per il 2025

10/04/2025

Dalla FAQ alla norma: lo smart working entra nell’era della certezza giuridica

10/04/2025

Bonus mobili anche per spese del 2025

10/04/2025

Riforma fiscale e DFP in CDM. Novità su tributi locali e giustizia tributaria

10/04/2025

Decontribuzione Sud PMI. Punto di forza? La cumulabilità

10/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy