Pubblicato il 07 ottobre 2005
La Corte di giustizia Ue - sentenza emessa il 6 ottobre 2005, causa 291/03 - sostiene che se un'agenzia di viaggio possiede una propria compagnia aerea che garantisce il trasporto dei viaggiatori verso la loro destinazione di vacanze e fornisce ai viaggiatori anche altre prestazioni acquisite presso terzi, deve isolare la frazione del viaggio corrispondente alle prestazioni fornite in proprio sulla base del loro valore di mercato.
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