La corte di Cassazione, con la sentenza n. 23832 del 19 novembre precisato che il sollecito di pagamento delle tasse auto non può essere considerato atto di esecuzione forzata, per cui l’impugnazione va proposta davanti al giudice tributario. Secondo , infatti, è il giudice tributario che decide sulle controversie relative al mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica, anche se il contribuente eccepisca solo la prescrizione della pretesa tributaria. Le controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata sono, invece, soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.
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