L’articolo 10, comma 8, del Dl n. 7/2007, convertito con la legge n. 40/2007, ha inserito un comma 6 all’articolo 1 della legge n. 12/1979 che disciplina la professione di consulente del lavoro. Si tratta dell’introduzione di una misura che interviene a limitare i vincoli Ue per i consulenti, sostenendo che non è richiesta l’iscrizione all’Albo per i soggetti che abilitati nel Paese d’origine esercitano in Italia la consulenza del lavoro in regime di libera prestazione. Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, sostiene che la norma della legge n. 40/2007 è incomprensibile e che è necessario che il Governo chiarisca gli ambiti di competenza tra consulenti del lavoro e Ced. Tuttavia la portata “liberalizzatrice” della norma potrebbe andare oltre i Ced. Infatti, secondo la legge n. 40/2007, l’iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento di diverse attività, quali il calcolo e la stampa dei cedolini paga e gli adempimenti in materia di lavoro, curati generalmente o direttamente dal datore di lavoro o da consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri e avvocati.
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