Il maxi-emendamento al decreto legge collegato alla finanziaria 2007 (Dl 262/06 articolo 2, comma 31) reintroduce alcune novità sull’Iva per i produttori agricoli. In particolare, se il Dl 262/06 sarà convertito in legge con le modifiche indicate nell’emendamento, due saranno le novità reintrodotte:
- ritornerà il regime di esonero in agricoltura con elevazione del limite di volume d’affari a 7mila euro;
- verrà abolito il regime semplificato.
La modifica sarà accolta con piacere dal settore agricolo perchè da una parte semplifica gli adempimenti per le imprese di piccole dimensioni e dall’altra conferma l’obbligo dell’autofattura a carico degli acquirenti di prodotti agricoli, cosa che consente agli agricoltori cedenti di incamerare l’Iva determinata con le percentuali di compensazione. La riforma non prevede più un limite di volume d’affari superiore per le imprese agricole che operano nei comuni montani con meno di mille abitanti o nelle altre zone con meno di cinquecento abitanti. La soglia è fissata per tutti a 7mila euro. I produttori agricoli in regime di esonero dovranno solo numerare e conservare le fattura di acquisto e le bollette doganali in base all’articolo 39 del Dpr 633/72. Inoltre, si dovranno conservare anche le copie delle fatture emesse dagli acquirenti, i quali dovranno aver cura di indicare l’imposta determinata con le percentuali di compensazione che l’agricoltore cedente trattiene e non versa all’erario.
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