È agli sgoccioli il tempo per presentare Unico e modello Iva anche separati

Pubblicato il 24 settembre 2011 Scade il 30 settembre il termine per presentare in via telematica Unico 2011 e il modello annuale Iva 2011. La stessa scadenza è fissata per la correzione con dichiarazione integrativa degli errori commessi nella dichiarazione 2010 e non ancora rilevati dall’Amministrazione. Se Unico viene presentato oltre il termine del 30 settembre, il ritardo non superiore a 90 giorni può essere regolarizzato con il versamento spontaneo di 25 euro.

Assonime, con la circolare n. 24 del 23 settembre 2011, fornisce una disamina delle principali novità del modello Iva 2011, che può essere presentato entro il 30 settembre 2011 dalla generalità dei contribuenti separatamente dalla dichiarazione redditi. A tal proposito, Assonime ricorda che l’invio separato prevede la compilazione del frontespizio del modello, da cui è stata eliminata la sezione “Domicilio per la notificazione degli atti”, poiché la facoltà del contribuente di farsi notificare gli atti o gli avvisi dell’Agenzia ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica va esercitata con apposita comunicazione.

Nella circolare 24 vengono dettagliate le novità dei quadri.

Circa il nuovo quadro VR è ribadito che sostituisce il modello VR per chiedere il rimborso annuale del credito, pertanto in aggiunta non è necessario presentare anche un modello ad hoc all’agente della riscossione.

Nel quadro VA (Informazioni sull’attività), nel rigo VA1 è stata soppressa la casella 6, dei ai soggetti non residenti operanti in Italia attraverso due posizioni Iva una delle quali della stabile organizzazione. Ciò deriva dalle modifiche operate dal DL n. 135/2009 per cui, a partire dal 26 settembre 2009, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente blocca l’ulteriore identificazione (identificazione diretta o rappresentante fiscale).

Dal quadro VE, delle operazioni attive e della determinazione del volume d’affari, è stato tolto il campo 4 del rigo VE30. In proposito, viene spiegato che i servizi intracomunitari che erano fatturati in regime di non imponibilità, come le lavorazioni intracomunitarie su beni mobili materiali, dal 2010 sono fuori campo Iva per mancato presupposto territoriale anche se soggetti lo stesso a fatturazione. I servizi citati saranno da esporre nel neointrodotto rigo VE39 e sono irrilevanti ai fini sia del plafond, e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, che della formazione del volume d’affari.

Infine, nel quadro VF per le operazioni passive da considerare nel calcolo della percentuale di detrazione, relativamente alle operazioni da indicare nel rigo VF34 per il calcolo del pro rata di detrazione, è stato introdotto il campo 7 in cui indicare le operazioni effettuate verso soggetti Iva non comunitari o relative a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità. Si tratta di operazioni equiparate alle operazioni imponibili ai soli fini della detrazione. Assonime specifica che vanno riportate solo le operazioni esenti territorialmente rilevanti in Italia.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy