In virtù del disposto dell'articolo 19-bis 1 del Dpr 633/72, che - relativamente a ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli - prevede l'indetraibilità oggettiva dell'Iva corrisposta all'atto dell'acquisto o dell'importazione, ovvero in sede di fruizione di servizi relativi ai detti beni, salvo che per agenti e rappresentanti di commercio, la detrazione dell'Imposta sull'acquisto di autoveicoli e carburanti spetta in misura integrale ad agenti e rappresentanti di commercio. Di recente è stata sollevata la questione se la detrazione sia vincolata all'obbligo di iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti delle Camere di commercio. Sarebbe, al riguardo, opportuno un intervento chiarificatore delle Entrate.
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