Aggiornamenti sul Fondo di solidarietà per i mutui prima casa

Pubblicato il 13 aprile 2013 Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 86, del 12 aprile 2013, il decreto n. 37, del 22 febbraio 2013, avente per oggetto il regolamento recante modifiche al decreto n. 132, del 21 giugno 2010, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Le disposizioni, che entreranno in vigore dal 27 aprile 2013, si adeguano alle novità introdotte dalla Riforma del lavoro e si applicheranno alle domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012.

L'ammissione al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per eventi riguardanti il beneficiario intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti la richiesta di ammissione, è estesa ai casi di cessazione del rapporto di lavoro, anche parasubordinato, e di morte o di riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

La sospensione si applica anche ai mutui oggetto di emissione di obbligazioni bancarie garantite o di cartolarizzazione; erogati per portabilità tramite surroga; che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate a patto che la moratoria complessiva non sia superiore a 18 mesi.

Inserite le seguenti causali che, invece, non permettono l'accesso alla sospensione del pagamento: ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; la fruizione di agevolazioni pubbliche; mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
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