Agevolazioni Zfu di L’Aquila. Condizioni, limiti e modalità con decreto

Pubblicato il 06 settembre 2012 Con articolo 70, comma 1, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il nostro Legislatore ha previsto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 39 del 2009 – un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima - possono essere utilizzate per la concessione - in favore delle piccole e micro imprese (Pmi) già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, anche a titolo di de minimis (aiuti di importanza minore), purché situate nella Zona franca urbana di L'Aquila - delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 341, della Legge n. 296 del 2006, ammesse per le aree e i quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali Zone franche urbane (Zfu) caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione.
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