Agevolazioni Zfu con istruzioni. Per quattromila e più imprese
Pubblicato il 04 settembre 2014
Il ministero dello Sviluppo economico, con una news del 20 agosto scorso, informa della disponibilità online
delle
istruzioni per la fruizione delle agevolazioni relative alle piccole e micro imprese localizzate in Zone
Franche Urbane (ZFU). Gli utenti interessati, soci delle società trasparenti beneficiarie delle agevolazioni -
che consistono nella esenzione:
- dalle imposte sul reddito (fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro di reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività nella ZFU per ciascun periodo di imposta, maggiorato, per ciascun periodo
di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente
residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, assunto a tempo
indeterminato dall’impresa beneficiaria),
- dall’IRAP e
- dall’ICI
nonché nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente - avranno così
accesso alle informazioni per la compilazione del modello F24, come illustrato nella
circolare delle Entrate
n. 39, del 24 dicembre 2013, dal titolo “
Agevolazioni Zona franca urbana de L’Aquila – Problematiche
applicative e soluzioni interpretative”.
ESENZIONI FISCALI
Il vantaggio fiscale di cui parliamo si applica per 14 periodi d’imposta, a partire da quello di accoglimento
della relativa istanza, ed è stabilito in misura decrescente. Perciò, il reddito derivante dallo svolgimento
dell’attività nella ZFU è esente, fino a concorrenza dei limiti di importo indicati:
-
integralmente per i primi 5 periodi di imposta;
- nella misura del
60 per cento per i periodi di imposta successivi fino al decimo;
- nella misura del
40 per cento per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- nella misura del
20 per cento per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
ATTENZIONE: per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento
dell’istanza, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta, fino
a concorrenza di euro 300.000.
n.b. - Le
agevolazioni fiscali concesse decorrono dal periodo di imposta in corso al
30 luglio 2013
ESONERO CONTRIBUTIVO
La circolare agenziale n. 39/2013, relativamente ai contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non inferiore a 12 mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati
risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU, richiamando il disposto normativo, prevede
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei
lavoratori, sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei limiti del massimale annuo di retribuzione fissato
dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1°
dicembre 2009.
L’esonero dal versamento contributivo – che decorre dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di
agevolazione (la data di accoglimento coincide con quella di comunicazione di concessione alla singola
impresa beneficiaria) - è riconosciuto secondo la seguente modulazione decrescente:
-
integrale per i primi 5 anni;
- al
60 per cento per gli anni successivi fino al decimo;
- al
40 per cento per gli anni successivi fino al dodicesimo;
- al
20 per cento per gli anni successivi fino al quattordicesimo.
n.b. - Le
agevolazioni contributive concesse decorrono dal periodo di imposta in corso al
30 luglio 2013.
ATTENZIONE: le esenzioni fiscali e l’esonero contributivo sono riconosciuti fino a concorrenza degli importi
massimi e nei limiti delle percentuali fissati in relazione ad ogni tipologia di beneficio.
CONDIZIONI, LIMITI, MODALITA’
Con decreto del Direttore generale per l’Incentivazione delle attività imprenditoriali era stato approvato, il
30 luglio 2013, l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle Pmi localizzate nella Zona
Franca Urbana del comune di L’Aquila, come da
decreto interministeriale del 26 giugno 2012 - emanato dal
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. Serie
Generale n. 204 del 1° settembre 2012) - che ha dettato condizioni, limiti e modalità di applicazione delle
agevolazioni.
L’articolo 12, comma 1, del decreto 26 giugno 2012 ha, ad esempio, stabilito che
la fruizione dei benefici
fiscali e contributivi avverrà con le modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Le società interessate all’agevolazione potranno indicare i dati identificativi di ciascun socio, compreso il
relativo codice fiscale, nell’apposito modulo di istanza che, firmato digitalmente dal rappresentante legale o
procuratore, va inviato via PEC (dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it) allegando, in caso di firma
del procuratore, anche copia dell'atto di procura con autenticazione della sottoscrizione.
Per utilizzare l'agevolazione con il modello di versamento F24 (codice tributo “
6845”), oltre a seguire le
istruzioni già rese note dall'Agenzia delle Entrate, i soci dovranno indicare il proprio codice fiscale ed i
relativi dati anagrafici nella sezione "contribuente" del modello F24; il codice fiscale della società
beneficiaria dell'agevolazione dovrà essere indicato nel campo denominato "
Codice fiscale del coobbligato,
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e nel campo successivo, denominato "
codice
identificativo", dovrà essere indicato il codice 62.
ZFU CONVERGENZA E CARBONIA IGLESIAS
Con decreto 10 aprile 2013 – “
Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e
contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
dell'Obiettivo «Convergenza»” (G.U. n. 161 dell’11 luglio 2013) - il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto
forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle
Zone Franche Urbane dell’Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei
programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “
Piano Sulcis”.
La circolare 30 settembre 2013 n. 32024, (G.U. del 9 ottobre 2013), fornisce chiarimenti in merito alla
tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e
contributive previste dal suddetto decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati le
modalità di funzionamento dell’intervento.
Infine, con decreto 21 gennaio 2014 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto
interministeriale del 10 aprile 2013, per consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali anche alle Zone
Franche Urbane ricadenti nel territorio della Regione Puglia.
Con appositi bandi, emanati dal Ministero dello sviluppo economico, vengono adottate le disposizioni di
attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le
indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della istanza stessa. I singoli bandi possono
riguardare una o più Zone Franche Urbane.
NORME E PRASSI
AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE n.
39, del 24 dicembre 2013
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO
1° dicembre 2009
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO
26
giugno 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO
10 aprile 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE n.
32024, del 30 settembre 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO
21 gennaio 2014