Agevolazioni Zfu con istruzioni. Per quattromila e più imprese

Pubblicato il 04 settembre 2014 Il ministero dello Sviluppo economico, con una news del 20 agosto scorso, informa della disponibilità online delle istruzioni per la fruizione delle agevolazioni relative alle piccole e micro imprese localizzate in Zone Franche Urbane (ZFU). Gli utenti interessati, soci delle società trasparenti beneficiarie delle agevolazioni - che consistono nella esenzione:

- dalle imposte sul reddito (fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro di reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZFU per ciascun periodo di imposta, maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria),

- dall’IRAP e

- dall’ICI

nonché nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente - avranno così accesso alle informazioni per la compilazione del modello F24, come illustrato nella circolare delle Entrate n. 39, del 24 dicembre 2013, dal titolo “Agevolazioni Zona franca urbana de L’Aquila – Problematiche applicative e soluzioni interpretative”.

ESENZIONI FISCALI

Il vantaggio fiscale di cui parliamo si applica per 14 periodi d’imposta, a partire da quello di accoglimento della relativa istanza, ed è stabilito in misura decrescente. Perciò, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZFU è esente, fino a concorrenza dei limiti di importo indicati:

- integralmente per i primi 5 periodi di imposta;
- nella misura del 60 per cento per i periodi di imposta successivi fino al decimo;
- nella misura del 40 per cento per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- nella misura del 20 per cento per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

ATTENZIONE: per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta, fino a concorrenza di euro 300.000.

n.b. - Le agevolazioni fiscali concesse decorrono dal periodo di imposta in corso al 30 luglio 2013

ESONERO CONTRIBUTIVO

La circolare agenziale n. 39/2013, relativamente ai contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU, richiamando il disposto normativo, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei limiti del massimale annuo di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009.

L’esonero dal versamento contributivo – che decorre dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione (la data di accoglimento coincide con quella di comunicazione di concessione alla singola impresa beneficiaria) - è riconosciuto secondo la seguente modulazione decrescente:

- integrale per i primi 5 anni;
- al 60 per cento per gli anni successivi fino al decimo;
- al 40 per cento per gli anni successivi fino al dodicesimo;
- al 20 per cento per gli anni successivi fino al quattordicesimo.

n.b. - Le agevolazioni contributive concesse decorrono dal periodo di imposta in corso al 30 luglio 2013.

ATTENZIONE: le esenzioni fiscali e l’esonero contributivo sono riconosciuti fino a concorrenza degli importi massimi e nei limiti delle percentuali fissati in relazione ad ogni tipologia di beneficio.

CONDIZIONI, LIMITI, MODALITA

Con decreto del Direttore generale per l’Incentivazione delle attività imprenditoriali era stato approvato, il 30 luglio 2013, l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle Pmi localizzate nella Zona Franca Urbana del comune di L’Aquila, come da decreto interministeriale del 26 giugno 2012 - emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. Serie Generale n. 204 del 1° settembre 2012) - che ha dettato condizioni, limiti e modalità di applicazione delle agevolazioni.

L’articolo 12, comma 1, del decreto 26 giugno 2012 ha, ad esempio, stabilito che la fruizione dei benefici fiscali e contributivi avverrà con le modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le società interessate all’agevolazione potranno indicare i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, nell’apposito modulo di istanza che, firmato digitalmente dal rappresentante legale o procuratore, va inviato via PEC (dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it) allegando, in caso di firma del procuratore, anche copia dell'atto di procura con autenticazione della sottoscrizione.

Per utilizzare l'agevolazione con il modello di versamento F24 (codice tributo “6845”), oltre a seguire le istruzioni già rese note dall'Agenzia delle Entrate, i soci dovranno indicare il proprio codice fiscale ed i relativi dati anagrafici nella sezione "contribuente" del modello F24; il codice fiscale della società beneficiaria dell'agevolazione dovrà essere indicato nel campo denominato "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e nel campo successivo, denominato "codice identificativo", dovrà essere indicato il codice 62.

ZFU CONVERGENZA E CARBONIA IGLESIAS

Con decreto 10 aprile 2013 – “Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»” (G.U. n. 161 dell’11 luglio 2013) - il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell’Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.

La circolare 30 settembre 2013 n. 32024, (G.U. del 9 ottobre 2013), fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati le modalità di funzionamento dell’intervento. Infine, con decreto 21 gennaio 2014 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, per consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali anche alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio della Regione Puglia.

Con appositi bandi, emanati dal Ministero dello sviluppo economico, vengono adottate le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della istanza stessa. I singoli bandi possono riguardare una o più Zone Franche Urbane.

NORME E PRASSI

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE n. 39, del 24 dicembre 2013
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 1° dicembre 2009
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 26 giugno 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 10 aprile 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE n. 32024, del 30 settembre 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 21 gennaio 2014
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