Agevolazione sisma anche per gli edifici di aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità

Pubblicato il 27 marzo 2010 Il provvedimento del 26 marzo 2010 diffuso dalle Entrate aggiorna le modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato, per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta a seguito degli eventi sismici verificativi nella regione Abruzzo.

Il documento integra i precedenti del 10 luglio, del 3 agosto e del 30 ottobre 2009, in seguito all’emanazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre e n. 3832 del 22 dicembre del 2009.

È operata l’estensione del credito d'imposta, nel caso in cui i cittadini abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per gli interventi di riparazione dell’abitazione principale danneggiata, anche per gli edifici facenti parte di aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, come edifici distinti che hanno muri portanti in comune.

Inoltre, per ogni provvedimento già emanato sono approvati i nuovi modelli di comunicazione, da parte dei Comuni, dei dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande o di revoca (totale o parziale) dei contributi, nonché le specifiche tecniche di trasmissione dei relativi dati da parte dei Comuni stessi e dei soggetti finanziatori.
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