L’acquisto di un’autovettura adattata per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fiscalmente a carico, sconta l’agevolazione dell’aliquota Iva al 4%.
Se un contribuente si accorge di aver inconsapevolmente ed erroneamente fruito dell’agevolazione, poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico, per regolarizzare la propria situazione, con il versamento della parte d’imposta mancante (dal 4 a 22%), deve avvisare la direzione provinciale Entrate competente.
A spiegare la procedura è l’Agenzia delle Entrate nella risposta 230 dell’11 luglio 2019.
L’acquirente, accortosi di non aver diritto ad usufruire dell’aliquota Iva agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto.
Per consentire al contribuente di adempiere a tale obbligo si può utilizzare la medesima procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione (articolo 1, comma 37, legge 27 dicembre 2006 n. 296): “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto”.
Pertanto:
Nel caso di specie, tuttavia, poiché l’Agenzia, seppur mediante l’istituto dell’interpello, ha già acquisito le informazioni necessarie per procedere secondo le descritte modalità per il recupero dell’Iva non versata, sarà la stessa ad interessare la Direzione Provinciale competente, mediante la Direzione Regionale del Veneto.
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