Agevolato il rientro in Italia di giovani talenti

Pubblicato il 31 luglio 2011 Con il provvedimento n. 97156 del 29 luglio 2011, l’agenzia delle Entrate detta le modalità di presentazione della richiesta da parte dei lavoratori dipendenti del beneficio fiscale connesso al rientro in Italia e di effettuazione degli adempimenti conseguenti del sostituto di imposta.

Tale richiesta scritta dovrà essere presentata al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

Si ricorda che il beneficio, recato dall’articolo 3, comma 5, della legge 238/2010, mira ad agevolare il rientro in Italia dei giovani talenti: cittadini Ue che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. Ed è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.

Nello specifico: “I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento, per le lavoratrici;

b) 30 per cento, per i lavoratori.”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy