La legge Finanziaria 311/2004 ripropone il tema dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, che potrebbe rivelarsi conveniente per le riserve di rivalutazione monetaria, in quanto l’aliquota del 4% prevista genera un carico impositivo relativamente contenuto. Sono soggette ad affrancamento, le riserve di rivalutazione costituite ai sensi della legge 408/90, della legge 413/91 e della legge 342/2000, mentre la norma ha escluso le riserve formate in applicazione della legge 72/83 (c.d. "Visentini-bis"), in quanto costituite a seguito di una rivalutazione gratuita. Secondo gli autori non rientrano tra le riserve che possono essere affrancate quelle derivanti dalla trasformazione di società di capitali in società di persone e quelle da regolarizzazione contabile (ex art. 14 della L. 289/2002). In tali casi, infatti, la distribuzione, se pur tassata in capo al percipiente, non genera alcun presupposto di imposizione in capo alla società.
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