I contratti di affitto d’azienda nel cui compendio sono compresi fabbricati con valore normale superiore alla metà del valore complessivo – stipulati precedentemente al 4 luglio 2006 – non vanno sottoposti a registrazione entro il prossimo 30 novembre. La precisazione viene da Assonime con la circolare n. 50 del 10 novembre scorso. Secondo l’Associazione, la norma transitoria (art. 35, comma 10 bis, Dl 223/06), che obbliga a registrare i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto legge, non si applica agli affitti d’azienda. Il fatto di volere, a certe condizioni, equiparare l’affitto d’azienda alla locazione di fabbricati, risponde al fine di evitare che la disciplina sugli immobili sia elusa. Tuttavia, tale norma non ha effetti retroattivi ma si applica solo ai negozi posti in essere dal 12 agosto relazione al mutato trattamento fiscale delle locazioni, con le disposizioni transitorie indicate si è inteso evitare possibili disparità di trattamento fra i contratti stipulati prima del 4 luglio 2006 e quelli stipulati successivamente, estendendo il prelievo di registro anche ai vecchi contratti, limitatamente ai canoni riferiti al periodo successivo alla predetta data. Secondo la circolare, quindi, la nuova disciplina dei contratti di locazione stipulati medio tempore (tra la data di entrata in vigore del Dl 223/06 e quella della legge di conversione) dovrebbe ritenersi operante anche per tali contratti, anche se sembrerebbe auspicabile a tale proposito un intervento chiarificatore da parte del legislatore.
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