Affitto d’azienda antielusione

Pubblicato il 16 ottobre 2006

La manovra d’estate ha introdotto una norma specifica (articolo 25, comma 10-quater, Dl 223/06) con precisi effetti antielusivi in materia di affitto d’azienda. In particolare, la norma recita che si applichino, se meno favorevoli, le disposizioni in materia di imposte indirette per la locazione di fabbricati anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito per più del 50% dal valore normale di fabbricati. La circolare agenziale 27/E (nel paragrafo 3) ricorda, poi, che l’obbligo di deroga al regime usuale scatta solo al contemporaneo verificarsi di due condizioni:

 

- prevalenza del valore normale dei fabbricati rispetto al valore complessivo dell’azienda;

 

- sussistenza di un risparmio d’imposta tra carico Iva e Registro, seguendo le regole dell’affitto di azienda rispetto a quelle delle locazioni di fabbricati.

 

Lo scopo della disposizione appare non solo quello di contrastare fenomeni elusivi di camuffamento di locazione di fabbricati con contratti di affitto di azienda, ma anche quello di recuperare gettito.

 

A livello pratico, la difficoltà sta nel verificare se il valore normale dell’immobile facente parte dell’azienda risulti superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda stessa. Per ciò che riguarda la definizione di valore normale dell’immobile non vi sono dubbi interpretativi in quanto è la stessa norma che rinvia all’articolo 4 del Dpr 633/72 e, quindi, in sostanza, al valore di mercato. Maggiori dubbi riguardano invece l’individuazione del “valore complessivo” dell’azienda affittata.

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