Con la circolare n. 16 del 2008 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla Manovra 2008 in materia di maternità (Dlgs 151/01 – T.U. maternità). Tra le precisazioni si specifica che dal 1° gennaio non operano più le differenze legate ai limiti di età e al tipo di adozione. Le modifiche si applicano anche agli ingressi avvenuti nel 2007 per i quali non sono ancora decorsi i cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Il congedo parentale è di diritto in ogni caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento e può essere fruito da uno dei due genitori adottivi o affidatari qualunque sia l’età del minore entro otto anni dall’ingresso in famiglia.
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