Adozioni, congedi lunghi anche agli ingressi 2007

Pubblicato il 06 febbraio 2008 La circolare 16 dell’Inps, emessa il 4 febbraio 2008, interviene in merito alle modifiche apportate dalla Manovra 2008 in materia di maternità (Dlgs 151/01 – T.U. maternità). Si spiega che dal 1° gennaio non operano più le differenze legate ai limiti di età e al tipo di adozione. Le nuove regole si applicano anche agli ingressi avvenuti nel 2007 per i quali non sono ancora decorsi i cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Resta fermo il fatto che i periodi aggiuntivi rispetto alle vecchie norme sono indennizzabili esclusivamente se ricadono nel 2008: eventuali astensioni dal lavoro fruite ad altro titolo possono essere convertite in congedo se richiesto dagli interessati entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il congedo parentale è concesso sia per le adozioni nazionali che internazionali (con regole diverse per la decorrenza dei cinque mesi) e per l’affidamento e può essere fruito da uno dei due genitori adottivi o affidatari qualunque sia l’età del minore entro otto anni dall’ingresso in famiglia.
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