L'Agenzia delle Entrate non ha alcun obbligo di attivare, entro 15 giorni dall'istanza di adesione, il contraddittorio endoprocedimentale: invitare il contribuente al contraddittorio è una mera facoltà dell'Amministrazione finanziaria. La mancata attivazione del contraddittorio non incide neanche sulla validità dell'avviso di accertamento, non essendo prevista da alcuna norma nazionale la nullità dell'atto per tale motivazione.
Il contribuente che presenta istanza di adesione ha la certezza solo della sospensione dei termini per impugnare l'avviso di accertamento. Termini che si allungano di 90 giorni, che vuol dire avere 150 giorni (più l'eventuale sospensione feriale) per impugnare al posto degli ordinari 60.
E' quanto afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 11438 del 1° giugno 2016, che richiamando la sentenza 24823/2015 delle Sezioni unite, ricorda che in tema di tributi "non armonizzati", si ha obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito.
Si ricorda che presentando l'istanza di accertamento con adesione si chiede l'avvio di un procedimento amministrativo per un accordo bonario con il fisco su un avviso di accertamento.
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