Acquisti per operazioni esenti, non spetta la detrazione
Pubblicato il 16 settembre 2008
La Corte di cassazione, con la sentenza
22690 del 9 settembre 2008, nell’accogliere il ricorso del Fisco contro la decisione dei giudici di merito favorevole al contribuente, ha stabilito che l’Iva non può essere detratta sui beni acquistati dalla società che li utilizzi successivamente per effettuare operazioni esenti. L’inerenza, spiegano i giudici di legittimità, dell’attività all’oggetto dell’impresa non è sufficiente per attribuire alla stessa il diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta a monte per acquisti di beni o di servizi effettuati per il successivo compimento di operazioni esenti, ma è necessario che le citate operazioni siano assoggettabili, come detta l’articolo 17 della sesta direttiva (n. 77) del Consiglio Cee del 17 maggio 1977.