E' stato firmato il decreto del ministero dell’Economia che sostituisce il Dm 14 marzo 2012 prevedendo le nuove regole Ace - aiuto alla crescita economica, agevolazione fiscale che premia la capitalizzazione delle imprese, ex decreto Salva-Italia del 2011 - come corrette dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).
Viene ripristinato il calcolo della base Ace a partire dal 2011 con il taglio delle aliquote che portano alla riduzione dell'incentivo.
La nuova aliquota fissata nella misura dell'1,6% si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi dal 2017 per i soggetti che hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare. Come previsto dallo stesso D.L. 50/2017, si dovrà tenere conto della nuova aliquota già in sede di determinazione dell'acconto IRES per il 2017.
Tra le modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015, in merito alle rettifiche in sede di prima adozione dei principi contabili, è stabilito che ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio – base Ace - sono rilevanti le rettifiche operate per effetto di:
Mentre, non sono rilevanti: le altre rettifiche da first time adoption; le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati; le plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.
Per le imprese che hanno adottato comportamenti non coerenti con le nuove regole Ace sono previste clausole di salvaguardia per i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo decreto attuativo.
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