La VI sezione del Consiglio di stato, con sentenza n. 4304 del 9 settembre 2008, ha spiegato che, nel caso in cui le clausole dell'accordo di programma sui termini di inizio dei lavori non vengano rispettate, gli effetti risolutivi delle stesse non operano in maniera automatica ma richiedono che l'altra parte manifesti la volontà di avvalersene ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c. In conformità all'interesse pubblico per il recupero urbanistico, è escluso, quindi, ogni effetto risolutorio in base al mero decorso del tempo assegnato per l'inizio dei lavori.
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