L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16 del 21 gennaio scorso, fornisce chiarimenti i tema di utility specificando che l’acconto Iva dovuto in caso di fusione per incorporazione tra soggetti che si avvalgono della liquidazione Iva trimestrale per autorizzazione si deve calcolare considerando le operazioni rese dall’incorporata a far data dal giorno in cui ha effetto la fusione. Si chiarisce che:
- l’acconto dell’incorporante considera solo i dati relativi alle proprie liquidazioni se la fusione è avvenuta in un periodo precedente all’ultimo trimestre;
- l’incorporante deve verificare il superamento del tetto dei due milioni di euro considerando anche dei versamenti eseguiti dall’incorporata se la fusione si attua nell’ultimo periodo di liquidazione;
- solo la società incorporante effettuerà la liquidazione periodica definitiva relativa all’ultimo trimestre e la compilazione della dichiarazione Iva se la fusone ha effetto dopo la scadenza del termine di versamento dell’acconto (ogni società avrà provveduto autonomamente al versamento dell’acconto Iva).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".