Tra le imminenti scadenze fiscali, quella del 30 novembre riguarda gli acconti d’imposta 2016, che interessa più imposte ed una grande parte di contribuenti. L'anticipo dovrà essere versato in un’unica soluzione, con modello F24.
Per l'anno 2016, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta dovuta da persone fisiche e giuridiche per il 2015.
In ambito Irpef, il contribuente deve riprendere la propria dichiarazione Unico Pf 2016 e leggere il risultato indicato al rigo RN34 (differenza), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.
Ora, se l’imposta risulta inferiore a 51,65 euro, nulla è dovuto. Ove, diversamente, il dato numerico si posizioni tra 51,65 e 257,52 euro, il debito con l’Erario si estingue interamente il prossimo 30 novembre. In presenza di “pendenze” pari o superiori al limite indicato, il debito si assolve versando: una prima quota, pari al 40% dell’ammontare complessivo del dovuto, entro il 16 giugno, insieme al saldo del periodo precedente, ovvero nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%; una seconda parte, il restante 60%, entro mercoledì 30 novembre.
Sono tenuti al versamento dell’acconto Irpef anche i contribuenti che percepiscono “per trasparenza” il reddito di società di persone, semplici o di enti a esse equiparati. Il reddito di queste tipologie di società, infatti, è imputato a ciascun socio per la sua quota di partecipazione agli utili. Le compagini, dal canto loro, versano soltanto l’Irap.
All’appuntamento di fine novembre sono invitati anche i “nuovi minimi”, coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato. Il dato di riferimento, per entrambi, è quello del rigo LM42.
La scadenza interessa altri tributi: l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente “imposta sul valore degli immobili situati all’estero” (relativo importo in RW7) e “imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero” (importo in RW6).
L’acconto Ires 2016 dovuto dalle società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, fissato nella misura del 100%, è escluso dall'obbligo se il dovuto non supera i 21 euro. Si assolve per intero alla seconda scadenza se l’imposta non va oltre i 103 euro; in due rate per cifre superiori. Per le altre società, il pagamento dell’acconto deve essere effettuato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio. Il rigo di riferimento di Unico Sc è RN17, quello di Unico Enc RN28 (in ipotesi di ricalcolo del dovuto, le somme da considerare sono indicate rispettivamente nei righi RS79 e RS16).
Anche il secondo acconto Irap 2016 va calcolato in base alla dichiarazione per il 2015, sull’importo riportato in IR21 del relativo modello, che diventa IS32 nell’ipotesi di rideterminazione. Questo adempimento riguarda i contribuenti tenuti al pagamento Irpef e Ires quando il debito supera i 52 euro per le persone fisiche e i soci di società di persone; i 21 euro per le società di capitali e gli enti non commerciali.
RB12 è lo spazio di Unico Pf riservato all’anticipo della cedolare secca, l’imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l’Irpef e sue addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Per stabilire se l’acconto è dovuto, bisogna leggere la cifra riportata al rigo RB11, colonna 3: quando il debito risulta superiore a 52 euro, l’acconto va versato ed è pari al 95% dell’importo complessivo. La percentuale cambia, rispetto all’Irpef, ma modalità e termini di pagamento rimangono gli stessi.
Di seguito i codici tributo da indicare nel modello di versamento F24.
4034 – Irpef
3813 – Irap (persone fisiche)
1794 – Imposta sostitutiva regime dei “nuovi minimi”
1791 – Imposta sostitutiva regime forfetario
4045 – Ivie
4048 – Ivafe
1841 – Cedolare secca locazioni
2002 – Ires
3813 – Irap (società).
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