europea, con una nota che sarà diffusa oggi, pone l’ultimatum all’Italia sull’attuazione delle modifiche, derivanti dalla sentenza C-129/00 del 2003 della Corte di giustizia Ue, da applicare alla norma che riguarda i rimborsi delle accise. La questione parte dall’interpretazione dell’articolo 29 della legge comunitaria 428/90 che secondo la giurisprudenza italiana obbliga il contribuente a dimostrare, ad esempio con la produzione di documenti contabili, di non aver compensato l’imposta indebitamente pagata riversandola sui propri clienti. Sia il Fisco che di cassazione ritengono, infatti, che le imprese commerciali abbiano trasferito la tassa su terzi, poiché la stessa è stata pagata per anni senza contestazioni e l’impresa richiedente non è fallita. Ma secondo lo spostamento dell’onere della prova verso il contribuente non è ammissibile, poiché rende difficoltoso l’esercizio del diritto al rimborso. Se l’Italia non si adeguerà, potrà passare ad una fase successiva al procedimento, già avviato, secondo l’articolo 228 del Trattato Ce, cioè alla richiesta di un’ammenda.
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