La circolare numero 5 dell’agenzia delle Dogane ha chiarito in via definitiva i dubbi interpretativi dell’articolo 2, comma 2, del Dm 23 gennaio 2004, che escludeva espressamente dalla gestione elettronica le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo. L’Agenzia, invece, specifica che le regole per la gestione e archiviazione informatica delle scritture e dei documenti fiscali e contabili si applicano anche alle fatture e ai documenti commerciali relativi a prodotti soggetti ad imposta di consumo e accise, a condizione però che costituiscano solo il mezzo per richiedere al cliente l’applicazione della rivalsa e non siano, invece, la base del rapporto giuridico d'imposta esistente tra operatore e Amministrazione finanziaria.
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