La Commissione tributaria regionale di Roma ha stabilito, con la sentenza 246, del 14 dicembre 2005, che l'autorizzazione ad acquisire dati bancari è un atto interno al procedimento di accertamento tributario e, dunque, in quanto tale non assoggettabile a impugnazione. Il giudice d'appello ha riconosciuto l'autorizzazione come un puro atto istruttorio, privo di efficacia costitutiva. Pertanto, il contribuente soggetto ad accertamento non viene privato del suo diritto alla tutela, in quanto l'autorizzazione ad acquisire dati bancari non gli arreca direttamente alcuna lesione. L'illegittimità dell'autorizzazione può essere fatta valere solo in sede di contestazione dell'avviso di accertamento. Gli uffici tributari, autorizzati dalle Entrate e dalla Guardia di finanza, possono, dunque, acquisire copia dei conti bancari del contribuente, facendone diretta richiesta al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario, che ne dovrà dare immediata notizia all'interessato. Secondo il Fisco, l'omessa comunicazione dalla banca all'interessato, della richiesta della copia dei conti, non può inficiare la legittimità dell'acquisizione dei dati e del loro utilizzo nel procedimento di accertamento.
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