Accessi in azienda se autorizzati

Pubblicato il 25 agosto 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9811 dell'11 aprile 2008, ha accolto il ricorso avanzato dall'amministrazione finanziaria contro una decisione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il procuratore della repubblica aveva autorizzato l'accesso presso altro locale locato a società in liquidazione adibito anche ad abitazione del ricorrente; in mancanza dell'indicazione del requisito dei gravi indizi di violazione nella motivazione, era stata rilevata la nullità dell'avviso di rettifica Iva fondato sulla documentazione acquisita in tale accesso. La Corte di legittimità ha rilevato che, poiché l'appartamento del terzo non era stato oggetto di alcuna attività ricognitiva, l'accesso presso lo stesso era da considerarsi meramente strumentale rispetto all'ingresso nel locale sede dell'attività dell'impresa. Secondo la Suprema Corte, in particolare, se nei locali aziendali adibiti anche ad abitazione è sempre richiesta, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del dpr n. 633/1972, l'autorizzazione del procuratore della repubblica, in tali casi, relativamente al contenuto, non è però necessaria la presenza di gravi indizi di violazioni.
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