La sentenza 19329/2006 della Corte di Cassazione, depositata l’8 settembre, detta ai giudici di merito i criteri per la valutazione dei dati extracontabili reperiti presso la sede dell’imprenditore sottoposto ad accertamento. La valutazione dei dati extracontabili (che non possono essere ignorati perché la contabilità è formalmente in ordine) è da molti anni punto di frizione tra i giudici delle Commissioni tributarie e quelli di Cassazione: i primi accolgono di frequente la tesi dei contribuenti sull’inutilizzabilità di foglietti, appunti e altro materiale rinvenuto presso l’impresa, i secondi puntualmente ribaltano, in sede di legittimità, questa posizione. E’ quanto è avvenuto anche con la sentenza qui citata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".