Accertamento infondato se giustificato con prestazioni gratuite in favore di familiari e amici
Pubblicato il 07 ottobre 2013
La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con
sentenza n. 365/04/2013, ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro l'avviso di accertamento a lui notificato in quanto la quantità dei compensi accertata per l'anno 2006 risultava inferiore al 40% dei compensi dichiarati.
Il professionista aveva impugnato l'accertamento deducendone l'infondatezza e allegando, tra gli altri motivi, che nel corso di quell'anno aveva redatto 27 atti a titolo gratuito sulle 2005 fatture emesse.
Secondo la Commissione provinciale, questa contestazione era fondata ed andava accolta, essendo plausibile che in relazione a 27 atti su 2005 il notaio avesse prestato la propria opera senza percepire alcun compenso per ragioni di amicizia, parentela ovvero convenienza.
La presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare la proprio opera a titolo gratuito – si legge nel testo della decisione - “
è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente, come peraltro dedotto dall'ufficio nelle controdeduzioni”.
In proposito, i giudici tributari hanno richiamato la conforme giurisprudenza di legittimità secondo cui “
l'inderogabilità delle tariffe professionali non implica l'invalidità della rinuncia al compenso, quale che ne sia la ragione, costituendo la retribuzione un diritto patrimoniale disponibile”.