È illegittimo l’avviso di accertamento nei confronti di un'impresa basato esclusivamente sull'analisi del software di magazzino - dal quale emergevano varie incongruenze nei movimenti delle giacenze - rinvenuto dalla GdF presso la sede del contribuente, se il giudice ritiene che non riporti tutti i dati della contabilità aziendale.
La Guardia di Finanza in sede di verifica effettua riprese fiscali a titolo di Iva, Irpeg e Irap sulla base dell'analisi di un software gestionale a uso interno.
Ricevuto il pvc, l’agenzia delle Entrate notificava alla società invece di provare il fondamento della pretesa e tener conto della relazione tecnica dell’ideatore del software in argomento: non c’era connessione con le scritture contabili obbligatorie; attraverso separati codici venivano gestite anche attività di altre società; attraverso lo stesso erano direttamente gestiti i materiali allocati presso aziende esterne alla contribuente.
Il software, aggiunge la Corte, strutturalmente e funzionalmente non è correlato alle scritture contabili obbligatorie e non è comprensivo né dei dati inseriti con procedura manuale, né degli scarti di lavorazione.
Pertanto, secondo la Cassazione le conclusioni del pvc e, dunque, dell’accertamento non erano da considerarsi attendibili.
A metterlo nero su bianco la Cassazione, con la sentenza n. 13728 del 6 luglio 2016.
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