Con la circolare n. 41 l’agenzia delle Entrate interviene ancora in merito degli indicatori di normalità economica riaffermando che i risultati cui arriva l’analisi di normalità economica debbono essere considerati come presunzioni semplici. La specifica motivazione sarà rilevante soltanto per la parte dei ricavi o compensi eccedenti l’applicazione dell’analisi di congruità. In questo modo, però, si avranno atti di accertamento diversi: uno relativo all’analisi di congruità secondo cui lo scostamento dai dati attesi da Gerico costituisce presunzione dei requisiti di gravità precisione e concordanza; l’altro inerente l’analisi di normalità economica, che avrà una efficacia probatoria con livello inferiore. Comunque, qualora il contribuente sia congruo, o con dichiarato inferiore al confronto con l’analisi di congruità, avrà la facoltà di rendere inefficace, in ambito contraddittorio, l’analisi di coerenza ed ottenere la sterilizzazione dei nuovi indici. In alternativa sarà possibile rimandare la questione al giudizio del giudice tributario.
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