di cassazione, entrando nel merito del contenzioso tra contribuenti e Fisco, ha emesso quattro giudizi:
- nella sentenza n. 1905 del 30 gennaio 2007, si esplicita che l’accertamento fiscale in materia di lavoro dipendente deve specificare, negli esatti termini, la categoria reddituale di appartenenza delle somme e dei valori che si intendono recuperare a tassazione, pertanto l’avviso emanato dall’Ufficio non può riferirsi genericamente a “emolumenti”;
- nella sentenza n. 1541 del 2007, ha bocciato il ricorso dell’amministrazione finanziaria poiché non rispettava il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, così, il ricorso incompleto ha vanificato la procedura del tutto corretta di verifica del valore catastale (oggetto del contenzioso);
- nella sentenza n. 1710 del 2007, si stabilisce che il mancato esercizio da parte del Fisco del potere di autotutela non è sindacabile in sede giudiziaria, poiché si tratta di un potere meramente discrezionale e non di un obbligo giuridico, ma nei casi di duplicazione d’imposta è auspicabile il rispetto dei principi della buona fede e della collaborazione previsti dallo Statuto dei contribuenti (l’Amministrazione dovrebbe sempre verificare le affermazioni del contribuente);
- nella sentenza n. 1327 del 2007, è chiarito che nel processo tributario l’eccezione relativa alla mancanza di legittimazione passiva non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice (nel caso era stata effettuata con una memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado), ma deve essere espressamente sollevata con apposito motivo nel ricorso introduttivo, ex articolo 24, comma 2, del Decreto 546/92, in cui si dispone che il processo fiscale abbia un oggetto circoscritto alle sole eccezioni raccolte ed esposte nel ricorso introduttivo.
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