Accertamenti più dettagliati in merito agli interessi
Pubblicato il 11 aprile 2012
A seguito della novità dell’obbligo di reclamo/mediazione in caso di liti fino a 20mila euro con il Fisco, sono state aggiornate le avvertenze sugli accertamenti notificati da aprile (a decorrere dagli atti ricevuti dal contribuente a partire dal 1° aprile 2012). Si riportano alcune precisazioni.
E' compito dell’Amministrazione finanziaria specificare nella cartella gli interessi addebitati per ogni tributo (non possono essere indicati cumulativamente) con le misure applicabili a partire dalla scadenza originaria delle maggiori imposte dovute, fino al giorno del pagamento.
Il contribuente ha diritto di definire l'accertamento con la riduzione ad un sesto delle sanzioni se rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo/mediazione o istanza di accertamento con adesione. In tal caso dovrà versare entro i termini del ricorso l’imposta, le sanzioni e gli interessi, con diritto allo sconto anche se ricorre alla rateazione pagando la prima rata.
Dovrà versare la sanzione, stavolta ridotta ad un terzo, entro i termini del ricorso anche chi ha intenzione di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, rinunciando alla definizione dell'intero accertamento. La sanzione versata, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, non verrà rimborsata.
Si ricorda, infine, che con il buon esito della mediazione le sanzioni sono riducibili al 40%.
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