Accertamenti: nuova esecutività dal prossimo 1° luglio
Pubblicato il 18 ottobre 2010
A decorrere dal 1° luglio del 2011, l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007 e successivi conterrà, ex articolo 29 del dl 78/2010 (Manovra estiva), l’intimazione ad ottemperare all’obbligo di pagamento entro il termine per il ricorso.
Dunque, dopo i 60 giorni dalla notifica gli atti saranno esecutivi e, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione del dovuto passerà agli agenti della riscossione che potranno procedere all’esecuzione forzata.
Se il contribuente impugna l’avviso entro i termini dovrà pagare il 50% delle maggiori imposte, contributi e premi, più interessi indicati nell’atto notificato, ex articolo 15 del Dpr 602/73.
Il pagamento entro i 60 giorni, pena l’esecuzione, potrebbe acquisire maggior tempo in dipendenza dell’attività difensiva: ad esempio, nel caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, se l’avviso di accertamento non è preceduto dall’invito a comparire c’è la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell’atto.