di Cassazione, con la sentenza n. 22118 del 22 ottobre risposto ad una Snc che aveva impugnato due avvisi di mora, relativi a due cartelle esattoriali emanate a seguito di un accertamento condotto secondo il metodo induttivo, dal momento che per l’Iva non risultava essere stata presentata la relativa dichiarazione. Nel corso del giudizio di merito, aveva contestato le modalità operative adottate dall’Ufficio per rilevare la base imponibile del tributo, lamentandosi del fatto che l’Ufficio avesse determinato il volume d’affari Iva sulla base di alcuni dati acquisiti dalla dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito, con riferimento allo stesso anno accertato, non assumendo alcuni altri elementi dichiarati nella stessa dichiarazione relativa alle imposte dirette. ha chiarito che un ufficio non ha alcun vincolo nell’acquisizione di dati e valori desunti da un’altra dichiarazione o accertati da un altro ufficio, ma, al fine di prendere le distanze da tali valorizzazioni, dovrà fornire un’adeguata motivazione, almeno nella fase contenziosa.
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